Art. 8.
(Abrogazioni).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:

          a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002;

          b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255;

          c) l'articolo 5-ter del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.